TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

Torna il trattamento di malattia per i lavoratori più a rischio COVID 19, oltre che lo smart working

La legge di bilancio 2021 ha ripristinato, per i lavoratori fragili, la norma che consente di restare nel proprio domicilio in regime di ricovero domiciliare dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021. 

Malattia quindi per i lavoratori fragili ossia in  condizioni aumentate di rischio COVID nel caso in cui non possano utilizzare lo smart working  dal 1 gennaio 2021. La possibilità di essere tutelati dall’INPS con il trattamento di malattia in caso di necessaria sospensione dell’attività lavorativa per condizioni di rischio per patologie gravi  (oncologiche, immunodepressive o  per disabilità) era presente nel decreto Cura Italia n. 18 2020,  ed era stato poi prorogato dai successivi provvedimenti fino al 15 ottobre 2020.  Il decreto Cura Italia aveva stabilito che fino al 15 ottobre, come poi ha confermato anche INPS in un messaggio di novembre, l’assenza da lavoro veniva equiparata al ricovero ospedaliero “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Tale periodo di assenza è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato stesso.”

Una modifica successiva aveva anche aggiunto la possibilità di svolgere  fino al 31 dicembre 2020 in questi casi il lavoro in modalità agile o smart working, come  modalità ordinaria, e  anche eventualmente con modifica delle mansioni purché dello stesso livello contrattuale.

La formulazione aveva lasciato fuori però tutti quei lavoratori che non svolgano mansioni che possano essere svolte in smart working, e per questo ancora più rischiose, che in questo modo perdevano il diritto alla retribuzione.

Con la legge di bilancio si sana ora l’incongruenza; il nuovo articolo infatti applica anche  dal 1 gennaio al 28 febbraio  2021 le previsioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Dunque i lavoratori fragili hanno diritto  per legge a svolgere la loro prestazioni come in smart working, se possibile; coloro che invece non hanno questa opportunità, a causa della tipologia di lavoro che richiede la presenza sul posto di lavoro, potranno  richiedere la tutela della malattia.

 

Si ricorda che sul tema l’’INPS era intervenuto da ultimo con il  messaggio 4174 del 9 novembre sottolineando che era stato eliminato nella nuova formulazione (con la legge  di conversione del decreto Agosto n. 126/2020)  il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 ossia la condizione di disabilità grave. Pertanto, per accedere alla tutela il lavoratore può produrre:

  • la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità legge n. 104/2020 oppure
  • della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

 

In sintesi con il nuovo emendamento alla Legge di Bilancio dal 1° gennaio 2021 i lavoratori che non potranno svolgere il lavoro in modalità agile potranno tuttavia avere la tutela dell’assenza da lavoro equiparata al ricovero ospedaliero.

La novità è che in questo caso, come sempre stabilisce l’emendamento, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’INPS sono posti a carico invece dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021.

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