Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
È costituita con sede in Bologna (BO) Via Enrico Mattei, 92, l’Associazione di volontariato denominata “AIPI. – ASSOCIAZIONE IPERTENSIONE POLMONARE ITALIANA”. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro.
Art. 2
Scopi e finalità
L’Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di tutelare i diritti e gli interessi delle persone affette da ipertensione polmonare, favorendo la loro attiva partecipazione alla vita sociale del paese.
L’Associazione intende perseguire l’obiettivo di promuovere e sostenere:
- la ricerca scientifica sulla ipertensione polmonare;
- iniziative mirate a favorire il superamento del grave disagio che la malattia comporta;
- la prevenzione e la cura della ipertensione polmonare;
- la tutela giuridico sociale dei malati.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, sia in campo nazionale che internazionale, le seguenti attività:
- favorire il contatto e la solidarietà tra i pazienti affetti dalle varie forme di ipertensione polmonare. A tale scopo gli strumenti privilegiati saranno costituiti sia dall’organizzazione di riunioni tra pazienti, sia dallo sviluppo di altre forme di comunicazione attraverso internet;
- favorire il benessere psicologico, fisico e sociale dei pazienti attraverso forme di supporto di tipo personale, organizzativo e materiale;
- facilitare le informazioni ai pazienti sulla malattia attraverso modalità appropriate che rispettino sia la verità scientifica, sia la sensibilità di ogni singolo individuo. A tal fine si proporranno opuscoli informativi ed altre forme di diffusione che verranno approvate dal Comitato Scientifico;
- promuovere la ricerca scientifica, sia favorendo la collaborazione dei pazienti, sia dedicando eventuali risorse economiche a progetti di studio e borse di studio. A tale scopo si favoriranno forme di collaborazione sia con Istituzioni Pubbliche, sia con Istituzioni private di provata competenza scientifica. In particolare si avvale della collaborazione scientifica dell’équipe del Centro per l’Ipertensione Polmonare, Istituto di Cardiologia, S. Orsola Malpighi, Università di Bologna;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
Art. 3
Risorse economiche- Fondo comune
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 4
Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
I soci si distinguono in Soci ordinari e Soci benemeriti, titolari dei medesimi diritti e doveri associativi, ma con quote associative annuali differenziate; la scelta a quale categoria appartenere è in capo all’aderente al momento del versamento della quota associativa annuale.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Diventano associati dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e che accettino lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più consiglieri o altri soggetti da esso delegati a tal compito, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale fissata dal Comitato Direttivo stesso, provvedendo a ratificare le nuove adesioni alla prima riunione utile.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
La qualifica di socio si perde:
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- per esclusione;’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l ‘Associazione;
- per decesso.
L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l’annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.
L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
- a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Gli associati hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea, se maggiorenni con diritto di voto;
- ad accedere, se maggiorenni, alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7
Sostenitori dell’associazione
Possono partecipare alle attività dell’associazione anche persone che, pur non intendendo diventare associati, ne condividono le finalità. Queste persone sono registrate dall’associazione come “sostenitori dell’associazione”.
I sostenitori dell’associazione, pur potendo partecipare alle attività dell’associazione, non hanno diritto di voto né attivo, né passivo e non sono tenuti a corrispondere la quota associativa.
Art. 8
Soci onorari
I soci onorari sono nominati dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell’ambito degli scopi dell’associazione per aver contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell’assistenza alla persone affette da ipertensione polmonare ed allo sviluppo dell’Associazione stessa.
I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell’associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.
Art. 9
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, organo facoltativo;
- il Comitato Scientifico.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.
Art. 10
L’Assemblea
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- elegge il Presidente, il Vicepresidente e i restanti componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati, qualora richiesto.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 20% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall’Assemblea degli associati.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo: entro tale data deve essere convocata l’Assemblea degli associati per l’elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
- delegare uno o più dei propri membri o altri soci e/o collaboratori ad esaminare le domande di adesione;re il Comitato Scientifico;edisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta lettura da parte dell’interessato, da spedirsi non meno di quindici giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
In difetto di tale formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 12
Il Presidente
Il Presidente, eletto dall’assemblea degli associati per un mandato di tre anni in sincronia con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 10 giorni l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 13
Il Vicepresidente
Il Vicepresidente, eletto dall’assemblea degli associati per un mandato di tre anni in sincronia con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente convocare entro 10 giorni l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Vicepresidente.
Art. 14
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.
Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 15
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo tra pazienti, medici esperti nel settore delle malattie circolari polmonari e medici esperti in psicologia.
Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni.
Il Comitato scientifico si occupa di visionare e vagliare il contenuto in merito all’aspetto scientifico dei mezzi divulgativi ed informativi dell’Associazione.
Art. 16
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Art. 17
Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 18
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.